Mediazione obbligatoria: guida pratica
Cos'è la mediazione obbligatoria, quando si applica, come si svolge, quanto costa e quale ruolo gioca l'avvocato dopo la Riforma Cartabia.
Che cos'è la mediazione obbligatoria
La mediazione obbligatoria è una condizione di procedibilità della domanda giudiziale prevista dal D.lgs. 28/2010 e profondamente rivista dalla Riforma Cartabia (D.lgs. 149/2022, in vigore dal 30 giugno 2023). In alcune materie il giudice, prima di decidere, deve verificare che le parti abbiano tentato la mediazione presso un Organismo iscritto al Ministero della Giustizia.
In quali materie è obbligatoria
L'art. 5 del D.lgs. 28/2010 elenca tassativamente le materie:
- condominio
- diritti reali
- divisione e successioni ereditarie
- patti di famiglia
- locazione, comodato, affitto di aziende
- risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa
- contratti assicurativi, bancari e finanziari
- associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura
Come si svolge il procedimento
La domanda si deposita presso un Organismo di Mediazione accreditato. Il primo incontro è effettivo: non è più una semplice informativa, ma il momento in cui il mediatore avvia il dialogo, esplora gli interessi delle parti e valuta la fattibilità di un accordo. Le parti devono comparire personalmente, assistite dall'avvocato; è ammessa la partecipazione da remoto.
Il procedimento ha durata massima di tre mesi, prorogabili di ulteriori tre con accordo scritto. L'accordo conciliativo sottoscritto dalle parti e dagli avvocati costituisce titolo esecutivo.
Costi e incentivi fiscali
Le indennità sono fissate dal D.M. 150/2023 in base al valore della lite. La riforma ha introdotto incentivi rilevanti: credito d'imposta fino a 600 € per le indennità corrisposte all'Organismo e fino a 600 € per il compenso dell'avvocato in caso di accordo, oltre all'esenzione dall'imposta di registro fino a 100.000 €.
Il ruolo dell'avvocato
L'assistenza tecnica è obbligatoria. L'avvocato non si limita a presenziare: prepara la mediazione con il cliente, analizza interessi e alternative, costruisce la strategia negoziale e cura la redazione dell'accordo. È quella che in dottrina si chiama advocacy mediation: una competenza professionale specifica, distinta dall'attività giudiziale.
Conseguenze del mancato esperimento
Se la mediazione non è tentata nelle materie obbligatorie, il giudice rileva d'ufficio l'improcedibilità entro la prima udienza e assegna alle parti un termine di quindici giorni per il deposito della domanda. La mancata partecipazione senza giustificato motivo può comportare sanzioni processuali e pecuniarie e costituisce argomento di prova ex art. 116 c.p.c.
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